Benvenuti in AccessoCivico
Il 23 giugno 2016 entra in vigore il decreto legislativo (D.Lgs) 97/2016 , uno dei decreti applicativi della riforma della Pubblica amministrazione; secondo il comunicato stampa del governo, questo decreto ha introdotto «una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of Information Act (FOIA)».
L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D. Lgs. 33/2013 ).
La legge 241/1990 resta comunque in vigore (non viene neppure emendata); il Cittadino ora può usufruire di due canali paralleli per l’accesso ai documenti della PA, uno libero dall’obbligo di motivare la richiesta, definito «accesso civico», l’altro riservato a chi abbia necessità dei documenti per tutelare una situazione giuridicamente rilevante.
- L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1).
- L'Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).
- L'Accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n. 241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.